PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Attività di mediazione).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Il pubblico ministero o il giudice, in qualunque stato e grado del procedimento, d'ufficio o su richiesta dell'indagato, dell'imputato, dell'esercente la potestà dei genitori, della parte lesa o dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, dispongono che si proceda all'attività di mediazione».

Art. 2.
(Effetti della mediazione).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, se l'attività di mediazione ha avuto esito positivo, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se non deve essere adottata una diversa formula di proscioglimento, per intervenuta remissione della querela o per altra causa. Il presente comma non si applica ai reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, e ai reati previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66».

Art. 3.
(Sospensione processuale e mediazione).

      1. L'articolo 28 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova e del tentativo di mediazione disposti a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; per un periodo non superiore a un anno, negli altri casi. Durante tali periodi è sospeso il corso della prescrizione.
      2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi locali, delle attività di mediazione, di trattamento e di osservazione. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per la pronunzia dei provvedimenti indicati nell'articolo 29.
      3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
      4. Alla sospensione non si fa luogo se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
      5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di esito negativo del tentativo di mediazione per cause ascrivibili al minorenne».

Art. 4.
(Esiti della mediazione e della prova).

      1. L'articolo 29 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «Art. 29. - (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della mediazione e della prova). - 1. Nell'udienza successiva al termine del periodo di sospensione, il

 

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giudice, tenuto conto della conclusione positiva delle attività di mediazione, dell'osservanza delle altre prescrizioni imposte, del buon comportamento complessivo del minorenne e della favorevole evoluzione della sua personalità, pronunzia sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. In caso contrario, provvede a norma degli articoli 32, 32-bis e 33».

Art. 5.
(Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova).

      1. L'articolo 27 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. - (Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova). - 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, esclusivamente sulla base di un progetto di intervento e di mediazione elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
      2. Il progetto di intervento e di mediazione prevede, tra l'altro:

          a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

          b) gli impegni specifici che il minorenne assume;

          c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia minorile e dell'ente locale;

          d) il programma di mediazione e di riparazione, da affidare all'agenzia di mediazione;

 

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          e) il tempo presumibilmente occorrente e le previsioni di risultato;

          f) le modalità di coinvolgimento e di partecipazione della vittima.

      3. I servizi di cui al comma 1 informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del progetto e propongono, se necessario, modifiche di esso, anche relativamente alla durata. In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di esito negativo della mediazione o delle attività di riparazione per cause ascrivibili all'imputato, i servizi riferiscono al giudice proponendo, se opportuno, la revoca del provvedimento di sospensione.
      4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento, o un componente del collegio da lui delegato, può convocare davanti a sé l'imputato, la parte lesa e gli operatori dei servizi per ascoltarli in merito all'andamento o all'esito del progetto, senza formalità di procedura.
      5. Nel caso previsto dal comma 3, ultimo periodo, o all'esito della convocazione disposta ai sensi del comma 4, il giudice informa il pubblico ministero ai fini della proposizione di eventuali richieste da parte di questo ultimo. Il pubblico ministero può chiedere l'anticipazione dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, ultimo periodo, delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Compiti dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia).

      1. I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, di seguito denominati «servizi», formulano proposte di mediazione, di propria iniziativa o su richiesta del giudice o degli interessati.
      2. I servizi, attraverso le agenzie di mediazione convenzionate o direttamente, nel caso previsto dal comma 5, svolgono

 

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l'attività di mediazione, in conformità alle specifiche disposizioni di legge, e ne riferiscono gli esiti all'autorità giudiziaria procedente, indicando succintamente le modalità dell'avvenuta esecuzione dell'azione conciliativa o riparatoria ovvero le ragioni dell'insuccesso dell'iniziativa o della mancata esecuzione dell'attività concordata.
      3. Qualora le attività di mediazione implichino prestazioni personali da parte del minorenne, i servizi richiedono, se necessario, l'intervento e l'assistenza di personale tecnico o di vigilanza dipendente dall'ente locale o dalle istituzioni pubbliche o private nel cui ambito le prestazioni sono effettuate. L'ente locale e le istituzioni pubbliche o private osservano quanto prescritto dai servizi e certificano il regolare svolgimento delle prestazioni ovvero le ragioni del mancato o incompleto svolgimento.
      4. Le spese relative a trasporti, mense, alloggio, pagamento di premi assicurativi, contributi lavorativi e a quanto altro necessario per l'espletamento della prestazione, sono assunte a carico dei servizi ovvero dell'ente locale o delle istituzioni a beneficio dei quali sono dirette le prestazioni.
      5. I servizi promuovono l'istituzione di agenzie specializzate indipendenti per la mediazione penale e stipulano convenzioni con esse. In mancanza di tali opportunità, provvedono direttamente ad assicurare il servizio di mediazione penale, utilizzando il personale dipendente munito di titoli attestanti l'avvenuta frequenza di idonei corsi di formazione e ritenuto adatto al compito.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» allo stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

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delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.